“Ne abbiamo discusso parecchio e alla fine si è deciso così“. Furono queste le parole che mi vennero dette da un amico una sera in cui si parlava di informazione online e delle regole alle quali non è costretto a sottostare chi si occupa di giornalismo sul web. O meglio, sgombriamo il campo da ambiguità, non è costretto a sottostare chi crede di occuparsi di giornalismo online e non ha l’obiettivo di curare un semplicissimo blog, come può essere questo che curo io.
Sono convinto, e l’ho ribadito più volte, che anche l’informazione online dovrebbe seguire le norme che vincolano le pubblicazioni editoriali. In Italia sono due le leggi fondamentali della stampa: la legge n° 47 del 1948 e la legge n° 62 del 2001. La prima, approvata dall’Assemblea costituente e che è ancora in vigore, si applica alle pubblicazione cartacee; la seconda ridefinisce la natura del “prodotto editoriale” e ha la finalità di disciplinare le pubblicazioni online.
La legge 62 del 2001 prevedeva che al “prodotto editoriale” fossero applicate le disposizioni della legge 47 del 1948 in materia di indicazioni obbligatorie degli stampati e che le pubblicazioni diffuse con periodicità regolare, contraddistinte da una testata fossero sottoposte all’obbligo di registrazione presso il Tribunale. Qualcuno però mise in discussione la ragionevolezza e la praticabilità di tale disposizione e la norma venne rivista e fu stabilito che la registrazione della testata è obbligatoria solo per le pubblicazioni online che si vogliono avvalere delle provvidenze per l’editoria.
La discussione che venne in qualche modo chiusa nel 2001 è ancora attuale? Non va a scontrarsi con contraddizioni palesi del mondo dell’editoria? Faccio un esempio: se Pinco Pallino domani decidesse di affiggere su un muro un “giornale murale” (un manifesto) dovrebbe darne conto all’autorità di pubblica sicurezza, se il giornale però avesse un titolo e una normale periodicità di pubblicazione (anche se manoscritto) sarebbe regolato dalle disposizioni della legge sulla stampa (la legge 47 del 1948), quella alla quale non deve rispondere chi fa informazione online, e dovrebbe contenere le indicazioni obbligatorie di un direttore responsabile, un proprietario, dovrebbe essere registrato e sottoposto all’obbligo di rettifica. Norme alle quali chi pubblica online non deve rispondere: vi sembra normale?
Io sono convinto che debba essere rivista la legge sulla stampa e che anche le testate online debbano essere sottoposte a regole precise, ne va della qualità della professione giornalistica.
Twitter: @gioeleurso1
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